
Nel GDPR il diritto all’oblio è recepito dall’art.17 dove viene sancito che l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l’interessato ritira il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altro motivo legittimo per trattare i dati;
c) l'interessato si oppone al trattamento dei dati personali e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
d) i dati sono stati trattati illecitamente;
e) i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione.
Sostanzialmente è stabilito il principio per cui ciascuno di noi può riprendersi tutte le informazioni che lo riguardano pubblicate da terzi. Naturalmente tale concetto deve essere limitato dall’interesse generale e a una sorta di diritto alla storia per cui se vi è un interesse generale alla notizia, il diritto all’oblio viene meno ossia quando la diffusione di determinate informazioni sia necessaria:
A livello europeo, il diritto all’oblio ha ottenuto il suo primo riconoscimento giurisprudenziale con la pronuncia della Corte di Giustizia U.E. (Google Spain SL e Google Inc. contro Agencia Espanola de Protecciòn de Datos (AEPD) E Mario Costeja Gonzàles, C-131/12), nella quale sono stati delineati i confini del bilanciamento di cui sopra e, conseguentemente, del diritto alla rimozione dei suddetti dati dal web. Il trattamento dei dati personali su motori di ricerca in rete può -secondo la Corte U.E.- incidere sui diritti fondamentali dell’individuo di cui agli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza (attinenti, rispettivamente, al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale), in quanto attraverso l’utilizzo di un solo dato per l’esplorazione (si pensi al nome e cognome) è possibile ottenere sulla persona ricercata un complesso-più o meno- esaustivo di tutte le informazioni presenti in rete. Questa circostanza richiede naturalmente una particolare cura dei dati personali degli interessati; pertanto, la Corte U.E. ha ritenuto che in presenza di determinati presupposti il diritto del singolo alla rimozione delle informazioni obsolete (ovvero che non risultino più attuali) debba prevalere sul diritto economico del motore di ricerca e, più genericamente, sull’interesse pubblico al mantenimento delle stesse sul web.
Alla luce di ciò, secondo la Corte U.E. l’interpretazione sistematica dei principi fondamentali della Carta di Nizza e degli artt. 12, lett. b), e 14, comma 1, lett. a), della Direttiva 95/46 (che disciplinano il diritto di accesso e di rimozione dei dati da parte dell’interessato) può ammettere un solo limite, ravvisabile ove “risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali e’ giustificata dall’interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell’inclusione summenzionata, all’informazione di cui trattasi” (C.G.U.E., Google Spain).